Compiti e ruoli della polizia di Stato

 


Al termine del periodo napoleonico che aveva cancellato dalla carta geografica europea gran parte degli Stati a vecchio regime, il congresso di Vienna li ricostituì.

Anche il Regno di Sardegna che come gli altri stati era stato assorbito nell’impero francese, ritornò in possesso dei precedenti territori, anzi  inglobò anche la soppressa repubblica di Genova ingrandendosi.

Tra i compiti più rilevanti del restaurato Regno di Sardegna era, la ricostruzione delle forze armate e la sicurezza interna minata da una criminalità ordinaria e dalla presenza di un cospicuo numero di soldati sbandati appartenenti alle disciolte unità napoleoniche.

A tal fine fu creata una struttura burocratica di vertice, denominata “Amministrazione del Buon Governo “ Essa diventa subito operativa e si avvaleva per le attività istituzionali sul territorio soprattutto del corpo dei Carabinieri Reali reparto scelto costituito per la fronte a tali esigenze. In questo contesto l’ordine pubblico e la sicurezza interna fu affidata per la parte burocratica al Ministro dell’Interno mentre l’attività operativa nel territorio era demandata ai governatori militari subordinandoli ai comandamenti militari delle città e delle province del Regno mirante al settore della sicurezza pubblica. Nei Comuni in cui non vi era presenza di corpi armati la sicurezza era demandata ai sindaci. In tale quadro nasceva anche la figura del Commissario di polizia. Funzionario civile subordinato ai comandi militari e che si avvaleva per la sua funzione operativa sul territorio del Corpo dei Reali Carabinieri.

Nel 1841 in un clima di repressione delle idee liberali fu deciso in toto che la competenza della pubblica  sicurezza passasse dal ministero dell’interno a quello della guerra.

Con l’avvento di Carlo Alberto si ebbe invece un cambiamento in senso liberale con lo statuto albertino del 1848 che accoglieva le istanze di una società più rappresentativa e costituirono un’Italia  libera da presenza e condizionamenti stranieri. Tale status si estese anche all’ordine e alla sicurezza pubblica che ritornarono sotto la pertinenza del Ministro dell’Interno.

Non solo, in quanto a tale delicato  settore fu posto a capo un funzionario civile con la qualifica di Ispettore Generale. I governatori militari conservavano l’incarico di addetti alla pubblica sicurezza , mentre nelle città capoluogo tale funzione fu affidata agli intendenti.

Con lo statuto Albertino fu creata un’istituzione articolata su una precisa scala gerarchica che prese la nomenclatura di “amministrazione della pubblica sicurezza”. Di conseguenza il territorio fu suddiviso in divisioni amministrative  con a capo un intendente generale con sede nel capoluogo della divisione. Gli stessi facevano capo ad un ispettore Generale che si rapportava direttamente con il Ministero del’Interno.

Nel prosieguo della ripartizione abbiamo che la provincia  era sottoposta al controllo da parte di un Intendete con sede nel capoluogo. Negli altri comuni più piccoli le funzioni erano demandati ai sindaci.

Con tale nuova normativa nasceva la figura del Questore che solo per quanto concerne la città capoluogo delle divisioni amministrative veniva sostituito dall’intendente.

Tale trasformazioni fece si che all’interno del Regno di Sardegna l’intero controllo tecnico della sicurezza e dell’Ordine Pubblico nello spirito di uno stato liberale e democratico fossero affidati solo e unicamente a personale civile.

Si sentì inoltre al necessità di cerare un nuovo corpo da utilizzare nei compiti di ordine pubblico e servizi di polizia, pertanto, l’11 luglio del 1852 con Decreto fu istituito in Corpo della guardie di Pubblica Sicurezza.

Mentre fu soppresso il corpo dei Carabinieri Veterani.

Nel 1865 nell’ottica di distinguere nell’ambito di sicurezza pubblica il ruolo esecutivo da quello di direzione e programmazione si creò anche la figura del prefetto.

In tal modo, mentre a quest’ultimo era demandato un’azione di applicazione delle direttive politiche e amministrative da parte del governo con facoltà di prendere tutti quei provvedimenti necessari in relazione alla gestione dell’ordine pubblico, al questore presente solo nei capoluoghi di provincia con più di 100.000 abitanti va affidato l’incarico di attuare operativamente le disposizioni provenienti dalla prefettura.

Di  ogni aspetto pubblica intese creare il Corpo delle Guardie di Città ove fece confluire i vari organismi per cui il Corpo della Guardia di Pubblica sicurezza fu sciolto. Il nuovo corpo lavorò bene e raggiunse la consistenza di 7555 unità. All’inizio del nuovo secolo la società subì un radicale cambiamento a seguito dell’industrializzazione che diede luogo all’inurbanizzazione  con rapidi e profondi cambiamenti accompagnati da mutamenti sociali anche a seguito di manifestazioni violenti da parte dei lavoratori che si ritenevano mal pagati. Pertanto la figura del prefetto aumenta considerevolmente cessando di essere responsabile unicamente dell’Ordine pubblico e diventa rappresentate e portavoce del Governo e della sua volontà, nonché garante e controllore della esatta applicazione delle direttive che provengono dal ministero.

Inoltre diventa mediatore dei conflitti sociali e ente di controllo della struttura periferica dello Stato.

In relzione a ciò vennero a maturare anche le funzioni del Questore: Infatti tra il 1901 e il 1905 alcuni decreti stabilirono che il Questore, in quelle Province in cui la sua figura era prevista assumesse anche la caricca di capo del circondario del capoluogo.

Al termine della Prima Guerra Mondiale 1915/18 nel 1919 i compiti  del Questore furono  allargati  a tutti i capoluoghi di provincia e il loro Corpo delle guardie di Città mutò la sua denominazione in “Regia Guardia Giurata di Pubblica Sicurezza” con una lievitazione dell’organico a 20.000 unità.

Nel 1922 con la Marcia su Roma ha inizio l’era fascista e lo Stato mutò da democratico ad autoritario. Uno dei primi provvedimenti fu lo scioglimento della Guardia Regia di P.S. e le sue funzioni e mansioni passarono alla Polizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale.

Nel 1952 allorquando il Regime ritenne di essere ben radicato decretò la costituzione di un nuovo corpo autonomo di Polizia, quella struttura civile, anche fu articolata militarmente che assunse la denominazione di “Corpo degli Agenti di P.S.” e la Milizia volontaria fu privata di ogni precedente prerogativa e potere Inizialmente  il Corpo non prevedeva alcuna figura di ufficiale che fu creata successivamente con personale proveniente quasi completamente dalle forze armate.

In queste fase si delineò meglio la figura del Questore e la sua dipendenza dal prefetto fu più netta e chiara.

Mentre il Prefetto era preposto alla sicurezza pubblica a livello di studio e programmazione il Questore era colui a cui era destinato la direzione tecnica e operativa, con il conseguente utilizzo pratico delle Forze di Polizia.

Nel 1934 fu emanata una un nuova legge destinata a meglio regolare i rapporti tra Arma dei Carabinieri e Amministrazione della P.S.

Nel corso del ventennio fascista le sorti del Capo delle Guardie di P.S. furono rette con sapienza equilibrio e competenza dal Capo della Polizia Arturo Bocchini dal 1936 al 1940 il quale riusci con maestria e abilità di mediatore ad impedire coinvolgimenti del Corpo evitando tra l’altro che nel Corpo si infiltrassero elementi fascisti.

Nai primi anni del dopoguerra, il Corpo della Guardia di p.S. fu costantemente impegnato in prima fila nel mantenimento dell’OP con un operato sempre corretto ed accorto ad una visione democratica e costituzionale ciò nonostante le tante degenerazioni violente che in molteplici casi furono chiamati a custodire.

Nel prosieguo storico in funzione del rapido mutamento della realtà economica e sociale del paese l’istituzione impiantò alcune specialità quali “la polizia ferroviaria, stradale, postale e di frontiera” e la creazione della forza Mobile alle dipendenze della direzione di pubblica sicurezza destinati a svolgere servizio di OP nonché di soccorso alle popolazioni in caso di disastro e calamità naturali e qualunque altra situazione in cui appariva necessaria la presenza di una forma di assistenza o aiuto.

Nell’intento di rendere il Corpo sempre più vicino ai cittadini aall’avanguardia e in grado di proteggere i cittadini nel 1969 fu istituito il 113 al fine di assicurare assistenza  continua come servizio di pronto intervento. Nl 1959 nasce il corpo di polizia feminile che si occupava di reati consumati da donne e da bambini svolgendo anche un’azione di prevenzione controllando il fenomeno dell’accattonaggio minorile e nella  dispersione scolastica nonche lo sfruttamento della prostituzione.

Dopo lunghi anni in cui era avvertito un forte desiderio di sottoporre a radicale trasformazione il sistema di sicurezza nazionale nel 1981 veniva varata una legge che dava finalmente al corpo a tali esigenze la legge 121/2011

I principali caratteri della riforma sono:

La militarizzazione del corpo delle guardie di P.S. del corpo di Polizia Femminile  che confluivano nella nuova Polizia di Stato.

Ingresso delle donne

La sindacalizzazione

La costituzione di un Centro Elaborazione dati a disposizione di tutte le FF.OO

Abolizione dell’accademia degli ufficiali del corpo sostituito dall’Istituto superiore di Polizia.

Oggi la polizia di Stato è una istituzione proterva soprattutto nel settore della prevenzione. Prevenzione nella quale prevale il principio che l’ordine pubblico sia un bene della collettività  in sancito dalla Costituzione da salvaguardare e proteggere.

Nella mente e nei cuori dei giovani la cultura e una educazione alla legalità.

Le misure di prevenzione personali applicate dal questore dis 159/2011)

Art. 1

Soggetti destinatari

I provvedimenti previsti dal presente capo si applicano a:

  1. a) coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi;
  2. b) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose;
  3. c) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.

Avviso orale

Il questore, o il funzionario delegato dal questore, avvisa oralmente il soggetto che esistono sospetti a suo carico, e lo invita a tenere una condotta conforme alla legge.

Contro l’avviso orale è assicurato un ulteriore rimedio. Infatti l’interessato può, in qualsiasi momento, chiedere la revoca del provvedimento al questore, il quale deve provvedere entro i 60 giorni successivi, revocando il provvedimento oppure confermandolo. Se entro i 60 gg. il questore non risponde, la richiesta si intende accolta.

Avviso orale speciale

Con l’avviso orale, alle persone che risultino definitivamente condannate per delitti non colposi il questore, può imporre il divieto di possedere o utilizzare qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente, radar e visori notturni, indumenti e accessori per la protezione balistica individuale, mezzi di trasporto blindati o modificati al fine di aumentarne la potenza o la capacità offensiva, ovvero comunque predisposti al fine di sottrarsi ai controlli di polizia.

il divieto può riguardare programmi informatici ed altri strumenti di cifratura o crittazione di conversazioni e messaggi.

il divieto di possedere questi oggetti, può essere imposto dal questore anche ad altri soggetti, 1) definitivamente condannati per delitto non colposo e 2) sottoposto alla misura della sorveglianza speciale e 3) appartengano ad una delle categorie di cui alle lettere a), b. o c) previste dall’art. 4 per le misure di prevenzione c.d. giurisdizionali

 

Foglio di via obbligatorio

Qualora le persone indicate nell’articolo precedente siano pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino fuori dei luoghi di residenza, il Questore può rimandarvele con provvedimento motivato e con foglio di via obbligatorio, inibendo loro di ritornare, senza preventiva autorizzazione ovvero per un periodo non superiore a tre anni, nel Comune dal quale sono allontanate.

 

Ammonimento per Stalking.

Con la delega della violenza di genere prevalentemente nei confronti delle donne e dei minori, considerate categorie vulnerabili, si è reso necessario i livelli di tutela nei confronti di queste persone come da D.L. 23 febbraio 2009 n° 11 Pertanto fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all’art. 612 bis del C.P. (atti persecutori) la persona può esporre i fatti all’autorità di P.S. che sentito gli organi investigativi se necessario e le persone informate dei fatti, ammonisce lo stolker intimandogli di assumere una condotta corretta nei confronti della vittima, cessando immediatamente le condotte persecutorie. Condotte che possano realizzarsi attraverso diverse modalità per esempio messaggi ripetuti, anche minacciosi ed offensivi, pedinamenti attività  finalizzate ad  ottenere l’isolamento della vittima. Condotte che  incidono nello stile di vita della vittima. Che in alcuni casi è costretta a cambiare casa città o abitudini nel tentativo di far perdere le proprie tracce allo stolker.

Misure di prevenzione per condotte di violenza domestica (art. 3 D.L. 93/2013)

Di frequente gli atti persecutori nell’ambito del contesto familiare sono prodomici ai maltrattamenti meglio definiti come “violenza domestica” Nei casi in cui alle forze dell’ordine sia segnalato (in forma non anonima) un fatto che debba ritenersi riconducibile ai reati di cui agli art. 581 e 582 secondo comma, consumato o tentato del C.P. nell’ambito di violenza domestica il questore anche in assenza di querela può procedere, assunte le informazioni Si intendono per violenze domestiche uno o più atti gravi ovvero episodi) di violenza fisica, sessuale, psicologica  economica  che si verifica all’interno della famiglia o del nucleo familiare (o tra persone legate, attualmente o in passato da un vincolo di matrimonio o di una relazione affettiva) indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima.

I maltrattamenti non necessariamente devono estrinsecarsi solo in atti di violenza fisica tenuto conto che il più delle volte i comportamenti sono “limitativi” della libertà della vittima ad esempio con restrizioni economiche, limitazione della libertà di movimento, sessuale.

A volte tali condotte si realizzano davanti a figli minori che subiscono a loro volta la violenza psicologica di vedere la propria madre : (un bambino abusato sarà da grande un uomo violento)

Il maltrattato molte volte non si fa refertare perché teme che la consequenziale denunzia possa essere foriera di ulteriore violenza.

Quando la polizia viene a conoscenza di tali condotte, indipendentemente dalla presentazione di denunce all’A.G. ovvero anche in presenza di querela provvede ad ammonire il responsabile dei maltrattamenti affinchè  osserva un comportamento corretto nei confronti del maltrattato assumendo un atteggiamento consono.

L’ammonimento, in entrambi i casi costituisce presupposto, in caso di reiterazione de flagranza  l’arresto dell’autore delle condotte violente o danneggiamento.

Inoltre il Questore in questi casi deve ritirare cautelativamente le armi legalmente detenute.

Infine solo per i maltrattamenti il Questore può proporre al prefetto  altre misure a garanzia del soggetto debole. E’ una misura di recente introduzione legge 401/89

L’ammonimento per entrambi i casi costituisce presupposto in caso di interazione e flagranza, per l’arresto dell’autore delle condotte persecutorie o per maltrattamenti.

Il questore in questi casi deve ritirare cautelativamente le armi legalmente detenute dallo stolker. Per soli maltrattamenti il questore può proporre al prefetto il ritiro della patente di guida.

 

DASPO

Il Daspo acronimo di Divieto di accedere alle manifestazioni sportive è una misura prevista dalla legge italiana al fin di contrastare il fenomeno della violenza negli stadi e nei palazzetti di qualunque disciplina sportiva,

La normativa ha introdotto in Italia per contrastare la violenza in occasione di manifestazioni sportive nasce in particolare dai campionati di calcio. Il problema della violenza durante le gare agonistiche esplose in tutta la sua gravità il 29/5/1985 in occasione della finale di coppa dei campioni tra le formazioni della Juventus e del Liverpool allo stadio Heysel di Bruxelles quando la violenza degli ultras del Liverpool causò la morte di 35 tifosi quasi tutti italiani.

La  misura venne introdotta con la legge 31/12/1989 n° 401 ad essa seguirono varie norme e da ultimo la legge del 4 aprile del2007 n° 41 (legge Amato).

 Il DASPO vieta al soggetto ritenuto particolarmente pericoloso di accedere ai luoghi in cui si svolgono determinati manifestazioni sportive. Il provvedimento viene emesso dal questore e la durata varia da 1 a 5 anni, in base alle modifiche del cd decreto Pisapia  varato nel febbraio 2007 dopo gli scontri di Catania che causarono la morte dell’Ispettore Raciti da 2 a 8 anni per casi di particolare violenza effettuati nel gruppo.

Può essere accompagnato dall’obbligo di presentazione ad un ufficio di Polizia in concomitanza con le manifestazioni sportive vietate. Esso viene sempre notificato all’interessato, ma nel caso in cui ad esso si accompagna la prescrizione della firma viene comunicato alla procura della Repubblica. Entro 48 ore dalla notifica, ne deve seguire la convalida da parte del GIP e/o il Tribunale solo ed esclusivamente su parti attinenti alla firma.

In divieto può essere disposto anche nei confronti di soggetti minori che abbiano compiuto 14 anni ed è notificato a coloro che esercitano la potestà genitoriale.

Il  presupposto del DASPO è che è il soggetto o sia stato denunciato o condannato con sentenza anche non definitiva negli ultimi cinque anni alcuni reati  per esempio porto senza particolari motivi fuori dall’abitazione di e episodi , mazze o bastoni ferrati,  ed altri oggetti potenziamenti offensivi nei confronti di chi sulla base di elementi oggettivi risulta aver tenuto una condotta finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza in occasione e a causa di manifestazione sportive

 

DASPO URBANO

Si sostanzia in un divieto di frequentare determinati luoghi del centro cittadino che sono individuati dal Sindaco in un regolamento di polii urbana in relazione all’interesso storico, culturale artistico avvero zone a infrastrutture e stazioni: allontanamento per chi rovina il patrimonio pubblico, verde, oppure limitando l’accesso a determinate aree cittadine al fine di garantire la quiete pubblici residenti (movida) emettendo provvedimenti limitativi della somministrazione di bevande alcoliche oltre certe fasce orarie. In caso di violazione delle restrizioni stabilite oltre alla sanzione amministrativa è previsto dagli art. 9 e 10 del DL 11/2017 potrà essere intimato dall’organo accertatore della violazione l’allontanamento dai luoghi entro le 48 ore ed n caso di molte inosservanze il questore potrà emettere un divieto di frequentazione che potrà andare da un mese a due anni. Nel caso in cui il soggetto sarà nuovamente trovato nell’area interdetta scatterà la denuncia.

 

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